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Consiglio di Stato: le case mobili sono realtà permanenti

Quando le case mobili sono in realtà strutture permanenti.

Una delle domande più frequenti è quella relativa alla legittimità delle case mobili all’interno dei campeggi. Un aiuto a sciogliere ogni dubbio arriva dalla sentenza del Cons. Stato, Sez. VII, 8 marzo 2024, n. 2276  spiegata in modo esaudiente dall’Associazione Ecologista Gruppo di Intervento Giuridico Web. Dal sito dell’associazione si legge che il Consiglio di Stato ha innanzitutto ritenuto applicabile il fondamentale principio secondo cui tempus regit actus, secondo cui “la fattispecie va regolata dalla disciplina vigente al momento in cui il procedimento era iniziato”, pertanto l’avvenuta risalente realizzazione di case mobili all’interno di campeggi autorizzati non può giovarsi di una successiva normativa che consente la realizzazione di simili strutture all’interno di campeggi autorizzati sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. In proposito, osserva il Consiglio di Stato, se così fosse, “si darebbe … a codesta modifica/aggiunta normativa un’impropria portata condonistica che non traspare affatto dall’intentio legis e che comunque non potrebbe invocarsi, dovendo una legge di sanatoria, in quanto norma eccezionale, essere sempre espressamente prevista dal legislatore e non potendosi desumere in via indiretta”. Gli accertamenti concreti hanno portato a verificare le caratteristiche della permanenza delle strutture, in quanto “si trattava di organismi stabilmente ancorati al suolo, non tutti dotati di un meccanismo funzionante di rotazione, completi di verande e privi di un sistema di rapida attivazione per l’allaccio e/o il distacco dalle condotte fognarie ivi installate. Soprattutto quei manufatti risultano presenti sull’area da lungo tempo, dunque non possono definirsi precari e, a maggior ragione, non possono dirsi diretti” al soddisfacimento di esigenze solo temporanee, così come autorevolmente indicato dalla giurisprudenza in materia (vds. Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2023, n. 33408).
Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione.   Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.). Nel caso di specie, se è vero che l’art. 20, comma 4 bis,della legge regionale Sardegna n. 21/2011 prevede (al pari di altre normative regionali) le “case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività … dirette a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee, anche se collocate in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”, in quanto prevedano meccanismi di fruizione a rotazione, non siano collegate permanentemente al suolo e gli allacci alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento, è anche vero che tali caratteristiche non erano state riscontrate nel concreto. Inoltre, è stata verificata la realizzazione “di più di centocinquanta unità abitative”, avvenuta “tra gli anni 2006 e 2008”, così da perdere anche la “qualifica di ‘campeggio’, ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 15 della L. R. n.16 del 2017, per assumere quella diversa di ‘villaggio turistico’.”. I provvedimenti di demolizione e ripristino ambientale nei confronti di ben “136 manufatti tipo casa-mobile, distribuite in tutta l’area della struttura”, pertanto, sono da ritenersi legittimi.

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