
Secondo la giurisprudenza costante (vds.
Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235,
Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura
precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione. Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.). Nel caso di specie, se è vero che l’art. 20, comma 4
bis,della
legge regionale Sardegna n. 21/2011 prevede (al pari di altre normative regionali) le
“case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività … dirette a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee, anche se collocate in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”, in quanto prevedano meccanismi di fruizione a rotazione, non siano collegate permanentemente al suolo e gli allacci alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento, è anche vero che tali caratteristiche non erano state riscontrate nel concreto. Inoltre, è stata verificata la realizzazione “di più di centocinquanta unità abitative”, avvenuta “
tra gli anni 2006 e 2008”, così da perdere anche la “
qualifica di ‘campeggio’, ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 15 della L. R. n.16 del 2017, per assumere quella diversa di ‘villaggio turistico’.”. I provvedimenti di demolizione e ripristino ambientale nei confronti di ben “
136 manufatti tipo casa-mobile, distribuite in tutta l’area della struttura”, pertanto, sono da ritenersi legittimi.
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